Quando i cani randagi causano danni a cose, persone o ambiente circostante, chi è responsabile per loro? E chi paga gli eventuali danni?
Una legge della Regione Puglia indica la responsabilità unitamente di Comuni e ASL, che devono tutelare l’incolumità pubblica e occuparsi del mantenimento dei randagi.
Spetta infatti a loro il difficile compito di contrastare e combattere il randagismo, dunque occuparsi del recupero dei cani, la loro iscrizione nell’anagrafe, la loro eventuale cessione a privati o enti, che ne garantiscano il buon trattamento e la loro accoglienza nei canili comunali costruiti o risanati.
Spetta quindi al Comune, quale ente locale, la vigilanza sul territorio, che si estrinseca nella individuazione dei cani randagi e alla loro segnalazione alla ASL, nonché nella predisposizione di canili e di risorse economiche per il sostentamento e la custodia degli animali ricoverati, mentre spetta alla ASL il recupero dei randagi e la prestazione di ogni attività per il loro trattamento e tutela igienico-sanitaria.
Si tratta, evidentemente, di funzioni tra loro complementari e che, quindi, si integrano a vicenda: ciò significa che la responsabilità sarà configurabile a seconda della specificità del caso concreto.
Nello specifico, è stato deliberato che “sotto un profilo astratto, si potrà ravvisare la responsabilità del Comune nei casi in cui non sia stata segnalata la presenza di un cane randagio o nel caso in cui il Comune non abbia predisposto i canili per il ricovero degli animali randagi raccolti; si avrà responsabilità della ASL nei casi in cui questa, nonostante la segnalazione, non abbia provveduto al ‘accalappiamento e alle altre attività di sua competenza”.
Vera MORETTI
© 2016, Mondofido. Riproduzione Riservata