E’ stato stabilito che la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetta solo ed esclusivamente all’ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge il compito di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione connesso al randagismo.
Si tratta di una conseguenza di quanto accaduto in Sicilia, in provincia di Gela, dove una bambina è stata aggredita e ferita da due cani randagi. I genitori, dopo lo spavento iniziale, si sono rivolti al Tribunale di Gela chiedendo un risarcimento danni al Comune e all’ASP di Caltanissetta.
Il giudice di merito accoglie la domanda e la Corte d’Appello di Caltanissetta conferma la sentenza di primo grado: Comune e ASP sono intimati a pagare 6000€ ciascuno come risarcimento.
Ma l’ASP ricorre in Cassazione, appigliandosi a due motivazioni.
- Oneri di mera natura sanitaria. La Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, che denunciava la violazione dell’art. 14 della l. Reg. Sicilia 3 luglio 2000 n. 15, che attribuisce ai Comuni il servizio di cattura dei cani randagi ed il loro conseguente affidamento a canili pubblici o privati convenzionati. Dal momento che, sostiene l’ASP, i suoi doveri sono solo di natura sanitaria, non è possibile il configurarsi di una sua diretta responsabilità per i danni causati alla popolazione da tali animali. La Corte d’Appello, secondo la Corte di Legittimità, aveva errato nell’affermare la responsabilità dell’ASP in base all’art. 18 della l. Reg. n. 15/2000, che attribuisce alla competenza della ASL gli interventi relativi al controllo delle nascite della popolazione felina e canina, e da cui aveva fatto discendere una generale competenza, unitamente al Comune, di prevenzione del randagismo e la conseguente responsabilità solidale dei due enti per i danni causati dai cani randagi.
- Oneri stabiliti ex lege. Secondo la Corte, la responsabilità per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all’ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge il compito di prevenire il pericolo specifico per l’incolumità della popolazione connesso al randagismo, ossia la cattura dei cani vaganti. La legge quadro demanda alle Regioni la regolamentazione concreta della materia, e la Corte afferma che la Regione Sicilia affida esclusivamente ai Comuni il compito di catturare e custodire i cani randagi, demandando all’ASL solo generali compiti di controllo della popolazione canina, ritenendo esclusa la responsabilità dell’Azienda sanitaria. Inoltre, nel caso concreto, un veterinario dell’ASL, due giorni prima dell’aggressione, aveva constatato la presenza di cani randagi, potenzialmente pericolosi per la popolazione, sul territorio e redatto verbale in cui ne chiedeva la cattura al Comune.
Vera MORETTI
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