La sentenza 16/05/2017 n° 694 emanata dal Tar della Toscana fa ricordare che per salvaguardare l’igiene, la sanità e l’incolumità pubblica è sufficiente far rispettare le semplici regole cui dovrebbe attenersi il proprietario di cane senza limitarne la liberà di movimento. Cane al guinzaglio e tenere a disposizione museruola e sacchetti per deiezioni da usare al bisogno, sono il biglietto da visita di un proprietario ben educato.
Già in passato il Tar della Regione Toscana, era intervenuto con la legge n. 59 del 2009 disciplinando la “tutela degli animali” da affezione. Con l’articolo 19 veniva stabilito che “ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi è obbligatorio l’uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali”. Stabilendo al secondo comma che è vietato l’accesso ai cani solamente “in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree gioco per bambini, qualora a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto”.
Purtroppo sono ancora troppi i parchi vietati ai cani presenti sul nostro territorio, tali divieti si basano sul Regolamento di Polizia Veterinaria del 1954 che consente l’acceso ai cani nei luoghi pubblici purché muniti di idonea strumentazione: guinzaglio e museruola.
Poiché tali disposizioni si basano su una normativa risalente agli anni cinquanta, regioni e comuni hanno facoltà di adottare ciascuno le proprie specifiche regole sull’accesso e permanenza dei quattrozampe nei luoghi pubblici.
Questo spiega perché viaggiando lungo il nostro stivale troviamo situazioni di accoglienza verso i quattrozzampe estremamente variabili.
Il crescente numero dei cani nelle nostre famiglie ha accresciuto l’attenzione verso il loro benessere e laddove si siano rilevati disposizioni di divieto assoluto ed indiscriminato di accesso del cane, l’intervento e il ricorso delle associazioni animalista ha permesso di annullare ordinanze sproporzionate rispetto agli altri interessi tutelati ed eccessivamente limitative della libertà di circolazione delle persone.
A noi proprietari il compito di rispettare le regole di buona convivenza sociale.
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