I proprietari e detentori di cani, quando portano i loro amici a passeggio in aree pubbliche, sono tenuti a tenerli al guinzaglio e museruola, oltre a raccogliere le loro eventuali deiezioni.
I sindaci, però, come ha confermato anche il Tar Lazio, Roma, Sezione II bis, con la sentenza risalente al 17 maggio 2016, non possono vietare l’accesso con gli animali in tutte le aree verdi della città, ma solo attivare gli ordinari strumenti di controllo, vigilanza e sanzione delle violazioni accertate.
Il ricorso è stato proposto da una associazione che persegue fini di tutela degli animali, legittimata dal proprio statuto a impugnare l’ordinanza contro “atti che siano ritenuti – in astratto – in contrasto con il benessere e gli interessi degli animali”, recita la sentenza.
Il divieto assoluto di accesso con i cani, anche se custoditi e condotti al guinzaglio, in tutte le aree verdi comunali pubbliche, comporta una limitazione eccessiva della libertà di circolazione dei cittadini, e l’ordinanza vìola quindi i principi di adeguatezza e proporzionalità, in quanto le legittime finalità perseguite sono già adeguatamente presidiate e sanzionate da vincoli chiari e cogenti posti dalla legge dello Stato, che obbligano espressamente gli accompagnatori o i custodi di cani a “rimuovere le eventuali deiezioni, con appositi strumenti”, e di condurli in aree pubbliche “con idonee modalità di custodia”, cioè guinzaglio e museruola.
Spetta al Comune impegnarsi fattivamente affinché siano rispettati gli obblighi imposti dalla legge per rendere effettivo il perseguimento dell’interesse pubblico anche nelle aree verdi, attraverso strumenti idonei e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità dei mezzi rispetto ai fini perseguiti.
Vera MORETTI
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